Gli obblighi formativi in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la Circolare dell’Ispettorato

L’importanza della formazione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata recentemente sottolineata anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’ente ha pubblicato la Circolare n.1/2022 per indicare quali sono i nuovi obblighi formativi derivanti dall’art.13 del D.L. 146/2021 come convertito dalla L.215/2021, e che riguardano il periodo di transizione in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni (ASR) sulla formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Omega Work ha sintetizzato i cambiamenti per ogni figura professionale:

IL DATORE DI LAVORO
Restano validi gli attuali corsi per datori che svolgono il compito di RSPP. Difatti il nuovo corso introdotto dalla Circolare non trova corrispondenza con quanto già esistente e non è possibile organizzare la formazione fino alla pubblicazione dell’ASR.

IL PREPOSTO
Corso già esistente con le modalità e i contenuti previsti dall’ASR 221 del 21/12/2011. Si articola in un modulo di 8 ore da svolgersi in presenza, FAD oppure on-line, con erogazione futura esclusivamente in presenza. L’aggiornamento per i preposti diventerà a cadenza biennale con un periodo transitorio per tutte le aziende.

ADDESTRAMENTO
Dal 21 dicembre 2021 vige l’obbligo di addestramento dei lavoratori, con registrazione su supporto cartaceo o digitale e si applica alle attività svolte dopo tale data e rivolte a: nuovi assunti (anche tramite agenzie interinali), cambi di mansione, messa in servizio di nuove attrezzature, e altri. Per le aziende con contratto di consulenza continuativa o RSPP, il registro sarà personalizzato e fornito dal tecnico di riferimento.

Omega Work resta vigile in attesa della pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni, in uscita per Giugno 2022, per segnalare tutte le novità.
Intanto guarda i nostri Corsi di formazione in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in partenza ad Aprile 2022!

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Online il calendario dei corsi sicurezza sul lavoro 2022

Pubblicato il calendario dei nostri corsi che si svolgeranno tra aprile e maggio 2022 presso la sede Omega Work in via Brescia 33 a Torri di Quartesolo (VI)

Ripartono i corsi sicurezza sul lavoro promossi e organizzati da Omega Work.
In seguito ai recenti cambiamenti normativi relativi al Testo Unico per la Sicurezza, ripartiamo con una formazione aggiornata, con nuovi percorsi di formazione e tante opportunità di confronti per varie figure professionali. Ma non solo corsi interaziendali: in Omega Work sviluppiamo anche programmi di formazione personalizzati sulle vostre esigenze aziendali e in linea con le normative vigenti.

Scarica il Calendario Corsi 2022

Omega Work Srl organizza anche corsi di formazione e-learning riconosciuti dagli enti e da frequentare direttamente online. Ogni lavoratore potrà gestire la sua formazione seduto comodamente al PC, in totale flessibilità di ore e studio grazie alla divisione in moduli e a una piattaforma ricca, ma intuitiva da navigare.

Per info sull’e-learning e adesioni ai corsi sicurezza sul lavoro:
0444 267582 – formazione@omegawork.it 



Come cambia la legge 81/2008

Aggiornamenti importanti al Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.
Con la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono state emanate diverse novità relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro con un intervento di revisione simile a una “miniriforma” della legge 81/2008.

COSA PREVEDE IL DECRETO?
OMEGA WORK HA SINTETIZZATO I PRINCIPALI CAMBIAMENTI:

  • Sussiste l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro relative alla presenza di lavoratori autonomi occasionali;
  • Abbassamento della soglia dei lavoratori in nero al 10% ai fini della sospensione dell’attività d’impresa;
  • Gravi violazioni (art.14 Legge 81/2008): per determinate violazioni l’attività viene sospesa anche senza reiterazione. Per poter riprendere è necessario rimettersi in regola e pagare una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della violazione.
  • Novità relative al preposto: più poteri al preposto, che ora ha il dovere di: sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge; accertarsi della conformità dei mezzi di protezione messi a disposizione; rilevare comportamenti non idonei e intervenire per modificarli o interrompere l’attività informando i superiori diretti.
  • Novità relative alla formazione: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni definirà un Accordo nel quale rivedere alcuni passaggio del Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per garantire:

– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

– le precise modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i corsisti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

– Viene introdotto l’obbligo di formazione ed aggiornamento anche per i datori di lavoro (la relativa regolamentazione andrà approvata, in Conferenza Stato Regioni, entro il 30 giugno 2022);

Tracciamento e registrazione delle attività di addestramento dei lavoratori in apposito registro (anche informatizzato);

Formazione per i preposti svolta interamente con modalità in presenza e ripetuta, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, Legge 81/2008).

  • Ampliamento delle competenze e dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • Istituzione di un repertorio degli organismi paritetici.



Valutazione rischio incendio: i nuovi decreti 2022

Il mese di settembre 2021 ci ha lasciato in eredità per il 2022 tre importanti decreti che aggiornano la valutazione rischio incendio nelle aziende, emanati dal Ministero dell’Interno: il DM 1, il DM 2 e il DM 3.

Questi decreti vanno ad abrogare alcuni articoli contenuti nel DM 10 marzo 1998 e introducono numerose novità legislative, che però entreranno in vigore solo tra settembre e ottobre 2022. 

Noi di Omega Work abbiamo analizzato e riassunto i principali cambiamenti alla normativa, eccoli.

Il ruolo del “tecnico manutentore qualificato”

Il DM 01 settembre 2021Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, stabilisce che qualsiasi intervento di manutenzione e di controllo su impianti, attrezzature e altre misure di progettazione antincendio dovrà essere effettuato esclusivamente da tecnici manutentori qualificati in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del DM 1.

Registro dei controlli

Viene aggiornato e mantenuto l’obbligo, per i datori di lavoro, di tenere un apposito registro su cui segnare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Questo documento dovrà essere costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

Piano di Emergenza e Esercitazione antincendio

Il DM 2 settembre 2021Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” introduce nuovi casi in cui si ha l’obbligo di predisporre il Piano di Emergenza, ovvero:

  • per luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • per luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
  • per luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

A differenza del precedente DM, dunque, il terzo caso è una novità. Le aziende che non rientrano nell’elenco, comunque, devono predisporre ugualmente delle contromisure per la prevenzione. 

Omega Work aiuta le aziende fornendo una serie di servizi antincendio collaudati e fondamentali per il rispetto delle normative, clicca qui per vedere quali

Tutti i soggetti che sono obbligati al Piano di Emergenza devono necessariamente organizzare l’esercitazione antincendio almeno una volta all’anno, e una ulteriore se:

  • si aggiungono degli interventi per risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • il numero dei lavoratori cresce;
  • si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

Inoltre, in caso di più datori di lavoro presenti nello stesso edificio è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra tutti i Piani di Emergenza delle singole aziende.

Livelli di valutazione rischio incendio

Cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende in questo modo:

  • il rischio basso verrà rinominato “livello 1”, vi rientrano tutte le aziende in cui c’è una scarsa possibilità di focolai e di propagazione delle fiamme;
  • il rischio medio verrà rinominato “livello 2” e vi rientrano i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3, ma anche i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;
  • il rischio alto verrà rinominato “livello 3” e vi rientrano tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2 come fabbriche e depositi di esplosivi; uffici con oltre 1000 persone presenti; alberghi con oltre 200 posti letto; stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).

Corsi di formazione addetti antincendio

A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e i relativi corsi di aggiornamento andranno ripetuti almeno ogni cinque anni

Inoltre:

  • Tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
  • Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).
  • Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).
  • I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.

Diventa necessario ripensare la propria progettazione antincendio aziendale per essere in perfetta regola con gli ultimi cambiamenti normativi. Ecco perché Omega Work forma imprenditori e lavoratori con un calendario corsi vasto e per ogni ruolo aziendale con specifiche competenze, puoi consultarlo qui e richiedere quello di tuo interesse.

Le novità del terzo decreto

Il DM 03 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, sostituisce interamente il DM 10/03/1998 e tratta nel dettaglio le attività a “basso rischio” antincendio, ovvero tutte le attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi contemporaneamente verificati tutti i seguenti requisiti:

  • affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)
  • superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2
  • piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota
  • non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2
  • non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio

Per queste aziende, il DM 3 introduce una sorta di Mini Codice di Prevenzione Incendi per una corretta valutazione rischio incendio e per stabilire una exit-strategy che consideri:

  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Caratteristiche del sistema d’esodo
  • Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
  • Progettazione del sistema d’esodo
  • Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA)
  • Controllo dell’incendio
  • Rilevazione ed allarme
  • Controllo di fumi e calore
  • Operatività antincendio

Per restare sempre aggiornato sui cambiamenti normativi e non farsi trovare impreparati al rischio, contatta Omega Work! 

Online il calendario corsi Marzo – Maggio 2021

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E’ online, il calendario dei nostri corsi che si svolgeranno tra marzo e maggio 2021 , presso la nostra sede di TORRI DI QUARTESOLO.

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Si avvicinano i corsi sulla sicurezza organizzati da Omega Work Srl.

Si parte con il nuovo corso per gli incaricati e responsabili del trattamento dati (Regolamento UE 2016/679 – Garante Privacy), a seguire si terrà la formazione generale e specifica dei lavoratori, i corsi per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Primo Soccorso, Antincendio e tutti gli aggiornamenti, Corsi per Addetti alle Attrezzature di Lavoro, Lavori in Quota e Dpi III Categoria, Corsi PES PAV PEI, Corsi Verifica Funi Catene ed Accessori. Corsi Spazi Confinati, ecc.

Scarica il Calendario CORSI SEDE TORRI Marzo-Maggio 2021 per i corsi interaziendali presso la sede di Torri di Quartesolo

Non solo corsi interaziendali…

Siamo a vostra disposizione per sviluppare programmi di formazione mirati sulle vostre necessità e presso la vostra sede in linea con le imposizioni di legge. Omega Work Srl organizza anche corsi di formazione e-learning riconosciuti che potrai frequentare direttamente online.

I nostri corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08

  1. Modulo Generale e Specifico per lavoratori e soci lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni;
  2. Prevenzione incendi, pronto soccorso, addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei lavoratori;
  3. Corsi per addetti alla conduzione di carrelli elevatori e per addetti alla conduzione di piattaforme aeree, altri corsi per addetti alle attrezzature di lavoro;
  4. Corsi sulle varie tipologie di rischi specifici (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, esplosioni, incendio, lavori in quota, spazi confinati, etc.)
  5. Corsi aggiornamento per RSPP/ASPP, corsi per Dirigenti e Preposti ai sensi del D.lgs. 81/08
  6. Corsi per Persone Esperte e Persone Avvertite in lavori elettrici (Norma CEI 11-27)

Per maggiori informazioni / adesioni ai corsi: Ufficio formazione 0444 267582 – formazione@omegawork.it

MUD 2021 – Modello Unico di dichiarazione ambientale per i rifiuti prodotti nell’anno 2020

sicurezza sul lavoro

Il 30 aprile 2021 scade il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2020), relativamente ai rifiuti gestiti nel 2020.

La dichiarazione MUD comprende diverse comunicazioni, tra cui quella relativa ai rifiuti gestiti, obbligatoria per i produttori, trasportatori, impianti di destinazione, ecc..

Soggetti obbligati alla Comunicazione rifiuti:
– Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
– Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
– Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
– Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
– Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000€
– Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006

Omega Work rimane a disposizione per l’elaborazione e la presentazione in via telematica della Comunicazione Rifiuti, attraverso il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2021),

La dichiarazione dovrà essere presentata telematicamente alla C.C.I.A.A. Camera di Commercio di competenza territoriale, con il pagamento effettuato dei diritti di segreteria dell’importo di € 10,00.-

Omega Work srl è a Vs. disposizione fin d’ora per programmare il servizio al n° 0444/267582.

Per richiedere il nostro servizio Vi preghiamo di scaricare il presente Modulo richiesta MUD 2021, compilarlo e spedirlo a mezzo mail all’indirizzo: eruzza@omegawork.it oppure a mezzo fax allo 0444/267583.

Termine per aderire al ns. servizio: 26/02/2021

Emergenza Covid-19

Gentile Cliente,

in virtù dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 che riversa sul nostro Paese e in sintonia con le disposizioni contenute nel DCPM dell’8 marzo 2020, Omega Work Srl ha deciso di adottare misure precauzionali a tutela delle persone nello svolgimento dell’attività lavorativa, disponendo la chiusura degli uffici di Via Brescia 33 fino a data da destinarsi, salvo ulteriori disposizioni delle autorità.

I nostri tecnici, la cui disponibilità non subirà variazioni, sarà possibile contattarli utilizzando i consueti canali di comunicazione.

Un cordiale saluto.
Omega Work Srl
Omega Work è un’azienda nata per garantire alle imprese soluzioni mirate, attraverso un sistema di servizi integrati per ambiente, qualità e sicurezza.
 Sede: Via Brescia, 33 36040 Torri di Quartesolo (VI)

Tel: 0444 267582 – Fax: 0444 267583Email: info@omegawork.it

Nuovo modello INAIL OT23, nuove opportunità di incentivi per le imprese

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PUBBLICATO IL MODELLO OT23 PER LA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL DA PRESENTARE ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2020

 

All’inizio del mese di agosto l’Inail ha pubblicato il nuovo modello OT23 per la richiesta di riduzione del tasso Inail e la relativa Guida alla compilazione, sostituendo con essi il modello OT24 usato in precedenza.

Il modello OT23 sostanzialmente unisce OT20 e OT24. Il nuovo OT23 vale, dunque, per tutte le imprese, sia nel primo biennio di attività della PAT sia dopo il primo biennio di attività, e prevede l’attuazione di azioni migliorative per prevenzione che riprendono quelle del Modello OT24 dell’anno scorso, salvo alcune modifiche.

Come il precedente, il modello OT23 permette a tutte le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta agli interventi previsti dalla normativa in materia, di richiedere la riduzione dei premi assicurativi Inail.

 

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COSA CAMBIA CON IL NUOVO MODELLO OT23

 

Per le aziende che dimostrano azioni migliorative introdotte nell’anno 2019 la differenza sostanziale risulta essere la misura della riduzione:

  • nei primi due anni di attività della PAT, la riduzione è in misura fissa pari all’8%
  • dopo il primo biennio di attività della PAT, la riduzione non è modificata e rimane dal 28% al 5% in relazione al numero di lavoratori-anno

Le modalità di compilazione e di trasmissione del nuovo modello OT23, nonché la scadenza per la presentazione sono sostanzialmente quelle previste dal Modello OT24 dello scorso anno, pertanto la compilazione e la trasmissione sono da effettuarsi in modalità esclusivamente telematica tramite applicativo presente nei servizi online dell’INAIL entro il 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta.

Omega Work è in grado di accompagnare i propri clienti in tutto il percorso di compilazione e presentazione della domanda di riduzione. Inoltre, si supportano i clienti nell’effettuazione degli interventi migliorativi descritti nel modello OT23/2020 necessari a raggiungere il punteggio minimo richiesto.

Scarica ed invia il modulo di richiesta assistenza a info@omegawork.it: Modulo Richiesta Assistenza OT23 2020

MUD 2019: nuova scadenza per la presentazione del modello

sicurezza sul lavoro

Termine per aderire al ns. servizio: 15/05/2019

È pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019” – clicca qui per scaricare il testo.

Il nuovo modello sostituisce integralmente il modello precedente e va presentato entro il 22 giugno 2019 (e non entro il 30 aprile come da consuetudine).

Diverse le modifiche rispetto al modello dello scorso anno, riguardanti in primo luogo i rifiuti movimentati da e per l’estero: i produttori di rifiuti inviati a trattamento fuori dai confini nazionali vengono infatti esclusi dal novero dei soggetti autorizzati a compilare la comunicazione rifiuti semplificata, mentre diventa obbligatorio per tutte le comunicazioni indicare nel modulo RT (ricevuto da terzi) il tipo di trattamento previsto per i rifiuti provenienti dall’estero. “Nel solo caso in cui il rifiuto abbia provenienza estera, il dichiarante dovrà ripartire la quantità complessivamente ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in base all’attività”. Altre novità riguardano poi i le comunicazioni per rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, per i Raee e per gli imballggi.

Soggetti obbligati alla Comunicazione rifiuti:

– Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
– Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
– Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
– Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
– Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000€
– Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006

Diritti di segreteria:

Il diritto di segreteria è di 15 euro per ogni Unità Locale dichiarante. Il diritto di segreteria spettante alla Camera di Commercio deve essere versato, generalmente, utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Diritti di Segreteria MUD – (legge 70/1994)“.

Omega Work rimane a disposizione per l’elaborazione e la presentazione in via telematica della Comunicazione Rifiuti, attraverso il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2019),

Per richiedere il nostro servizio vi preghiamo di scaricare il presente Modulo richiesta MUD 2019, da compilare e rispedire a mezzo mail all’indirizzo: eruzza@omegawork.it oppure a mezzo fax allo 0444/267583 entro il 15.05.2019.

SISTRI: abolizione confermata dal 01 gennaio 2019

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Colpo di spugna sul SISTRI: confermata l’abolizione a partire dal 01 gennaio 2019 tramite il cosiddetto “decreto semplificazioni”

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Dal primo gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
E’ quanto si legge nella bozza del Dl Semplificazioni atteso sul tavolo del prossimo Cdm. Vengono così aboliti anche i contributi da versare per la costituzione e il funzionamento del Sistri a carico degli operatori iscritti con un contributo annuale.

Si chiudono così nove anni di difficilissima convivenza delle imprese con il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. A questa buona notizia, l’articolo 23 ne aggiunge un’altra: non sono dovuti i contributi già previsti dalla legge 78/2009 e dall’articolo 7, Dm 78/2016 (Testo unico Sistri).

In base a quanto contenuto nella bozza del provvedimento, fino alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità, che sarà organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, i soggetti obbligati continueranno ad utilizzare gli adempimenti cartacei, compilando registri di carico e scarico e formulari di identificazione rifiuti.

Per altre informazioni: formazione@omegawork.it