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Valutazione rischio incendio: i nuovi decreti 2022

Il mese di settembre 2021 ci ha lasciato in eredità per il 2022 tre importanti decreti che aggiornano la valutazione rischio incendio nelle aziende, emanati dal Ministero dell’Interno: il DM 1, il DM 2 e il DM 3.

Questi decreti vanno ad abrogare alcuni articoli contenuti nel DM 10 marzo 1998 e introducono numerose novità legislative, che però entreranno in vigore solo tra settembre e ottobre 2022. 

Noi di Omega Work abbiamo analizzato e riassunto i principali cambiamenti alla normativa, eccoli.

Il ruolo del “tecnico manutentore qualificato”

Il DM 01 settembre 2021Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, stabilisce che qualsiasi intervento di manutenzione e di controllo su impianti, attrezzature e altre misure di progettazione antincendio dovrà essere effettuato esclusivamente da tecnici manutentori qualificati in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del DM 1.

Registro dei controlli

Viene aggiornato e mantenuto l’obbligo, per i datori di lavoro, di tenere un apposito registro su cui segnare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Questo documento dovrà essere costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

Piano di Emergenza e Esercitazione antincendio

Il DM 2 settembre 2021Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” introduce nuovi casi in cui si ha l’obbligo di predisporre il Piano di Emergenza, ovvero:

  • per luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • per luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
  • per luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

A differenza del precedente DM, dunque, il terzo caso è una novità. Le aziende che non rientrano nell’elenco, comunque, devono predisporre ugualmente delle contromisure per la prevenzione. 

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Tutti i soggetti che sono obbligati al Piano di Emergenza devono necessariamente organizzare l’esercitazione antincendio almeno una volta all’anno, e una ulteriore se:

  • si aggiungono degli interventi per risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • il numero dei lavoratori cresce;
  • si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

Inoltre, in caso di più datori di lavoro presenti nello stesso edificio è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra tutti i Piani di Emergenza delle singole aziende.

Livelli di valutazione rischio incendio

Cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende in questo modo:

  • il rischio basso verrà rinominato “livello 1”, vi rientrano tutte le aziende in cui c’è una scarsa possibilità di focolai e di propagazione delle fiamme;
  • il rischio medio verrà rinominato “livello 2” e vi rientrano i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3, ma anche i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;
  • il rischio alto verrà rinominato “livello 3” e vi rientrano tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2 come fabbriche e depositi di esplosivi; uffici con oltre 1000 persone presenti; alberghi con oltre 200 posti letto; stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).

Corsi di formazione addetti antincendio

A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e i relativi corsi di aggiornamento andranno ripetuti almeno ogni cinque anni

Inoltre:

  • Tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
  • Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).
  • Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).
  • I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.

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Le novità del terzo decreto

Il DM 03 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, sostituisce interamente il DM 10/03/1998 e tratta nel dettaglio le attività a “basso rischio” antincendio, ovvero tutte le attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi contemporaneamente verificati tutti i seguenti requisiti:

  • affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)
  • superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2
  • piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota
  • non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2
  • non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio

Per queste aziende, il DM 3 introduce una sorta di Mini Codice di Prevenzione Incendi per una corretta valutazione rischio incendio e per stabilire una exit-strategy che consideri:

  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Caratteristiche del sistema d’esodo
  • Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
  • Progettazione del sistema d’esodo
  • Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA)
  • Controllo dell’incendio
  • Rilevazione ed allarme
  • Controllo di fumi e calore
  • Operatività antincendio

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