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sicurezza sul lavoro

Piano per l’adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione incendi

PIANO PER L’ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE ALLE NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso il Dm 12 maggio 2016 sul piano per l’adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi. Il decreto stabilisce le scadenze entro le quali tutte le scuole non in regola con la normativa antincendio dovranno provvedere a mettere in atto gli adempimenti prescritti dalla regola tecnica del 1992.

Il decreto doveva entrare in vigore dal 12 maggio 2014 e le scuole non in regola sono circa il 60%.

SCADENZE:

Si riassumono brevemente le scadenze differenziate entro le quali tutti gli istituti dovranno provvedere a mettere in atto gli adempimenti previsti dal vecchio D.M. del 26 agosto 1992:

  1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto appena pubblicato 26 agosto 2016, nelle scuole esistenti devono essere attuate le misure di cui ai punti 7.0-8-9.2-10-12 del DM 26 agosto 1992. In altre parole gli Enti proprietari in ogni edificio scolastico devono:
    • adeguare l’impianto elettrico ai criteri stabiliti dalla Legge 86/1968;
    • dotarsi di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo;
    • installare gli estintori portatili;
    • applicare la segnaletica di sicurezza;
    • effettuare controlli periodici degli impianti e dei presidi installati. (n.d.r.: a carico delle scuole vi è la sola effettuazione della sorveglianza periodica degli impianti e dei presidi installati).
  2. Entro sei mesi 26 ottobre 2016 nelle scuole già esistenti al momento dell’entrata in vigore del DM 18 dicembre 1975 devono essere attuati i punti 2.4-3.1-5-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3, quindi:
    • separazione dei locali adibiti all’attività scolastica da quelli a uso diverso;
    • utilizzazione di materiali con una resistenza al fuoco adatta in base agli ambienti, come stabilito dal DM 26 giugno 1984;
    • regolazione della larghezza delle uscite per ogni piano e l’affollamento massimo consentito per aula,
    • definizione degli spazi adibiti alle esercitazioni, a deposito, alle attività parascolastiche (auditorium, aule magne), ad autorimesse e ai servizi logistici;
    • adeguamento degli impianti di produzione del calore;
    • dotazione di idranti e impianti fissi di rilevazione e estinzione degli incendi.

Dopo gli adeguamenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, l’Ente proprietario dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Per quegli edifici scolastici e locali adibiti a scuole esistenti che siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (art. 1 comma 4 del DM 12/5/2016), vige, invece, l’esenzione dall’obbligo di adeguamento.

Gli Enti proprietari dovranno quindi presentare la SCIA, mentre i Dirigenti scolastici dovranno adoperarsi per revisionare, o magari integrare, i loro piani di emergenza, il registro delle verifiche periodiche e la valutazione del rischio incendio.