Disposizioni Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

La formazione dei lavoratori in ambito Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro è sicuramente uno degli obblighi fondamentali, previsti dalla normativa in materia.


Il datore di lavoro deve formare i lavoratori dipendenti entro massimo 60 giorni dopo l’assunzione. La normativa specifica che i percorsi formativi debbano essere avviati prima dell’effettivo inserimento del nuovo dipendente, e solo nel caso in cui questo sia impossibile deroga l’obbligo successivamente all’assunzione.


La formazione dei lavoratori in caso di nuove assunzioni è regolata dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nel quale, al punto 10, sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che dispone infatti:


“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.


Secondo l’Accordo, dunque, la formazione dei lavoratori neoassunti, ma anche per i dirigenti e i preposti, dovrebbe essere erogata prima che il lavoratore venga adibito alla sua attività, salvo il caso che questo sia impossibile l’accordo consente di poter provvedere nel momento stesso dell’assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni di legge.


La Conferenza Stato Regioni ha approvato l’Accordo il 21 dicembre 2011, il quale al punto 4 specifica che la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a partire dal 26/01/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo, in due moduli distinti:

  • Uno di formazione generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro
  • Uno di formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto.

  • Il percorso formativo quindi deve avere una durata pari almeno a 8 , 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio dell’attività.

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Regolamento UE 2016/679 GDPR – Privacy

Gentile Azienda,


Il 1° settembre 2023 entrerà in vigore la revisione completa della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e dell’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa), già approvata dal Parlamento nel settembre del 2020.


Dopo 5 anni dalla piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR, siamo in grado di disporre di Linee Guida, pronunce e provvedimenti del Garante ed esperienza per potervi supportare a pieno nella verifica e revisione del modello organizzativo privacy aziendale; essenziale per proteggere i diritti dei soggetti interessati, gestire il rischio aziendale e mantenere la conformità con le norme sulla protezione dei dati personali in continua evoluzione


Non ultimo, alcune recenti novità introdotte, ad esempio, dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24 (c.d. “Whistleblowing”) e DL 4 maggio 2023 n. 48 (“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“) che hanno precisato ulteriori attenzioni per i titolari del trattamento al fine di rendere più trasparenti gli obblighi di informazione per le parti interessate e misure di sicurezza applicate ai dati.


Siamo a Vs disposizione per chiarimenti in merito e per proporVi un preventivo senza impegno.

Nuovo regolamento sulla tracciabilità dei rifiuti: Cosa cambia e come aderire al RENTRI

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio scorso il Decreto 4 aprile 2023, n. 59, regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose:
• i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
• le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
• il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.;

Il regolamento entra in vigore il 15 giugno prossimo.

È previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
Le modalità operative del RENTRI – come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli– saranno definite dalla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito l’Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.
A breve il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica renderà disponibile agli operatori le informazioni e il supporto necessari.

Gli obblighi formativi in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la Circolare dell’Ispettorato

L’importanza della formazione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata recentemente sottolineata anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’ente ha pubblicato la Circolare n.1/2022 per indicare quali sono i nuovi obblighi formativi derivanti dall’art.13 del D.L. 146/2021 come convertito dalla L.215/2021, e che riguardano il periodo di transizione in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni (ASR) sulla formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Omega Work ha sintetizzato i cambiamenti per ogni figura professionale:

IL DATORE DI LAVORO
Restano validi gli attuali corsi per datori che svolgono il compito di RSPP. Difatti il nuovo corso introdotto dalla Circolare non trova corrispondenza con quanto già esistente e non è possibile organizzare la formazione fino alla pubblicazione dell’ASR.

IL PREPOSTO
Corso già esistente con le modalità e i contenuti previsti dall’ASR 221 del 21/12/2011. Si articola in un modulo di 8 ore da svolgersi in presenza, FAD oppure on-line, con erogazione futura esclusivamente in presenza. L’aggiornamento per i preposti diventerà a cadenza biennale con un periodo transitorio per tutte le aziende.

ADDESTRAMENTO
Dal 21 dicembre 2021 vige l’obbligo di addestramento dei lavoratori, con registrazione su supporto cartaceo o digitale e si applica alle attività svolte dopo tale data e rivolte a: nuovi assunti (anche tramite agenzie interinali), cambi di mansione, messa in servizio di nuove attrezzature, e altri. Per le aziende con contratto di consulenza continuativa o RSPP, il registro sarà personalizzato e fornito dal tecnico di riferimento.

Omega Work resta vigile in attesa della pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni, in uscita per Giugno 2022, per segnalare tutte le novità.
Intanto guarda i nostri Corsi di formazione in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in partenza ad Aprile 2022!

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Online il calendario dei corsi sicurezza sul lavoro 2022

Pubblicato il calendario dei nostri corsi che si svolgeranno tra aprile e maggio 2022 presso la sede Omega Work in via Brescia 33 a Torri di Quartesolo (VI)

Ripartono i corsi sicurezza sul lavoro promossi e organizzati da Omega Work.
In seguito ai recenti cambiamenti normativi relativi al Testo Unico per la Sicurezza, ripartiamo con una formazione aggiornata, con nuovi percorsi di formazione e tante opportunità di confronti per varie figure professionali. Ma non solo corsi interaziendali: in Omega Work sviluppiamo anche programmi di formazione personalizzati sulle vostre esigenze aziendali e in linea con le normative vigenti.

Scarica il Calendario Corsi 2022

Omega Work Srl organizza anche corsi di formazione e-learning riconosciuti dagli enti e da frequentare direttamente online. Ogni lavoratore potrà gestire la sua formazione seduto comodamente al PC, in totale flessibilità di ore e studio grazie alla divisione in moduli e a una piattaforma ricca, ma intuitiva da navigare.

Per info sull’e-learning e adesioni ai corsi sicurezza sul lavoro:
0444 267582 – formazione@omegawork.it 



Come cambia la legge 81/2008

Aggiornamenti importanti al Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.
Con la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono state emanate diverse novità relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro con un intervento di revisione simile a una “miniriforma” della legge 81/2008.

COSA PREVEDE IL DECRETO?
OMEGA WORK HA SINTETIZZATO I PRINCIPALI CAMBIAMENTI:

  • Sussiste l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro relative alla presenza di lavoratori autonomi occasionali;
  • Abbassamento della soglia dei lavoratori in nero al 10% ai fini della sospensione dell’attività d’impresa;
  • Gravi violazioni (art.14 Legge 81/2008): per determinate violazioni l’attività viene sospesa anche senza reiterazione. Per poter riprendere è necessario rimettersi in regola e pagare una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della violazione.
  • Novità relative al preposto: più poteri al preposto, che ora ha il dovere di: sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge; accertarsi della conformità dei mezzi di protezione messi a disposizione; rilevare comportamenti non idonei e intervenire per modificarli o interrompere l’attività informando i superiori diretti.
  • Novità relative alla formazione: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni definirà un Accordo nel quale rivedere alcuni passaggio del Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per garantire:

– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

– le precise modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i corsisti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

– Viene introdotto l’obbligo di formazione ed aggiornamento anche per i datori di lavoro (la relativa regolamentazione andrà approvata, in Conferenza Stato Regioni, entro il 30 giugno 2022);

Tracciamento e registrazione delle attività di addestramento dei lavoratori in apposito registro (anche informatizzato);

Formazione per i preposti svolta interamente con modalità in presenza e ripetuta, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, Legge 81/2008).

  • Ampliamento delle competenze e dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • Istituzione di un repertorio degli organismi paritetici.